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L’art. 612 bis del codice penale “Atti persecutori. Stalking”, rappresenta una delle novità più importanti introdotte dal D.L. 23.2.2009, n. 11, in materia di sicurezza pubblica, contrasto alla violenza sessuale ed atti persecutori. In particolare, l’articolo recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
Il reato è commesso in presenza ripetuta di comportamenti invadenti, di intromissione, controllo e minaccia attuati con appostamenti, pedinamenti o a mezzo telefono o altro che arrechi alla vittima timore per la propria salute e per quella di un soggetto a lei vicino, tanto da farle alterare lo stile di vita. Importante nella fattispecie è la reiterazione dell’atto e, quindi, l’attività investigativa dovrà essere continuata e prolungata fino all’ottenimento di un numero consistente di prove, da utilizzare poi in tribunale.