Una delle attività proprie dell’investigatore privato concerne la raccolta delle prove inerenti ad una infedeltà coniugale o prove atte a modificare le cifre del cosiddetto “assegno di mantenimento”, addebitato ad un coniuge a beneficio dell’altro.
L’assegno di mantenimento è addebitato al coniuge che in un certo qual modo “subisce” la separazione: quindi, spetta a chi non è stato causa principale della rottura ed, inoltre, nel caso in cui il soggetto non abbia adeguati introiti propri per mantenere se stesso o la prole dopo la separazione.
In caso di inadempienza del coniuge al versamento dell’assegno, sussistono diversi rimedi offerti dalla legge; tra questi, vi è il poco citato sequestro. Difatti, l’ art. 156, comma 6, del codice civile stabilisce che il coniuge a cui spetta l’assegno può rivolgersi al giudice in caso di mancato versamento, ottenendo il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, nonché ordinare ad eventuali terzi, che sborsano periodicamente somme all’obbligato, di destinare una parte delle suddette o la totalità al coniuge avente diritto.
Il sequestro non è relazionato alla gravità dell’inadempimento: quindi, anche sporadiche mancanze possono essere punite, utilizzando il sequestro proprio come garanzia del creditore.
Inoltre, il giudice può disporre, proprio in caso di pericolo di inadempienza, che il coniuge obbligato presti ulteriore garanzia, reale o personale.